Se il cliente non si ritiene soddisfatto della risposta pervenuta, o non riceve alcuna risposta entro 30 giorni dall’invio del reclamo, può presentare ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF). A patto che:
- l’oggetto del ricorso corrisponda a quello del reclamo
- venga fatta richiesta di una somma di denaro per un importo non superiore a 100.000 euro
- venga fatta richiesta di accertamento di diritti, obblighi e facoltà (in questo caso senza limiti di importo)
L’ABF non può intervenire se la controversia è già sottoposta all’autorità giudiziaria o è già all’esame di arbitri o conciliatori. Inoltre, non può decidere sulla controversia se questa riguarda:
- servizi o attività con finalità di investimento (per questo, consultare l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF)
- beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari
- operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009
Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito web dell’ABF.
Nel caso in cui il cliente insoddisfatto, invece di presentare un reclamo e un ricorso all’ABF, sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con Cerved Master Services, potrà rivolgere direttamente un’istanza di conciliazione all’Organismo di conciliazione bancaria:
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia)
Indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 54 – 00186 – Roma
Telefono: 06.674821
Sito ufficiale: www.conciliatorebancario.it.