Se il cliente non si ritiene soddisfatto della risposta pervenuta, o non riceve alcuna risposta entro 60 giorni dall’invio del reclamo, può presentare ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF). A patto che:
- l’oggetto del ricorso corrisponda a quello del reclamo
- venga fatta richiesta di una somma di denaro per un importo non superiore a 200.000 euro
- venga fatta richiesta di accertamento di diritti, obblighi e facoltà (in questo caso senza limiti di importo)
L’ABF non può intervenire se la controversia è già sottoposta all’autorità giudiziaria o è già all’esame di arbitri o conciliatori. Inoltre, non può decidere sulla controversia se questa riguarda:
- servizi o attività con finalità di investimento (per questo, consultare l’Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF)
- beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari
- riguarda operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito web dell’ABF.
Nel caso in cui il cliente insoddisfatto, invece di presentare un reclamo e un ricorso all’ABF, sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con Cerved Master Services S.p.A., potrà rivolgere direttamente un’istanza di conciliazione all’Organismo di conciliazione bancaria:
Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia)
Indirizzo: Via delle Botteghe Oscure 54 – 00186 – Roma
Telefono: 06.674821
Sito ufficiale: www.conciliatorebancario.it.